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Spese anticipate dal condominio nell’interesse dell’edificio ex art. 1134 c.c.

Cass., 19 marzo 2012, n. 4330

Massima: a prescindere che si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, una spesa è considerata urgente quando l’intervento non può essere rimandato senza arrecare maggiore danno oppure il sostenimento successivo di maggiori costi. La valutazione dell’urgenza deve essere eseguita in base al criterio del buon padre di famiglia ed è fatto obbligo al condomino richiedente il rimborso, di fornire le prove utili a dimostrare l’indifferibilità dell’intervento. Sulla base delle prove fornite dal condomino poi, il giudice incaricato si esprimerà in modo insindacabile sulla sussistenza o meno del carattere d’urgenza della spesa.

Sentenza per esteso e commento