Responsabilità dell’avvocato del condominio, un caso concreto

La fattispecie del Trib. Milano 18 agosto 2021, n. 6997

La decisione del Tribunale di Milano del 18 agosto 2021, n. 6997 fornisce spunti di riflessione interessanti, essendo rara la fattispecie portata al vaglio dell’organo giudicante.

Il tutto nasce dalla fornitura al condominio di gas naturale, non corrisposta per un lungo lasso temporale.

L’impresa fornitrice domanda ed ottiene il decreto ingiuntivo per la prestazione fornita oltre interessi.

Il condominio promuove atto di citazione in opposizione contro detto provvedimento sia nei confronti dell’impresa, sia nei confronti del proprio avvocato. Le sue difese si fondano principalmente sul fatto che era stata trovata una soluzione stragiudiziale, attraverso un accordo transattivo sulla cui base il Condominio si era impegnato a versare all’impresa fornitrice l’intera somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo, nonché altra somma a titolo di interessi, fatti decorrere da una certa data.

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Attribuzioni e responsabilità amministratore

Su questa scorta il condominio ha asserito che l’avvocsto non aveva adempiuto in modo diligente alle sue obbligazioni, dato che non si era avveduto del fatto che il tasso di interessi applicato era errato (anche perché il condominio era da considerarsi un consumatore) e che la decorrenza degli interessi era antecedente alla maturazione dell’intero debito.

Da ciò la conclusione che l’impresa aveva indebitamente percepito importi per un periodo successivo alla data di revoca del mandato.

L’avvocato, costituendosi in giudizio, ha osservato che non era intercorso alcun accordo transattivo tra il condominio e l’impresa, trattandosi solo di un accordo per la rateizzazione del debito; che egli, attraverso la stipula di questo accordo, era riuscito ad ottenere la rateizzazione dell’importo nonché la possibilità di iniziare a pagare dopo circa due anni ed aveva, altresì, evitato le spese relative alla procedura esecutiva; infine, che la misura degli interessi era corrispondente a quella liquidata dal giudice del decreto ingiuntivo.

Venivano altresì chiamate in giudizio -e costituite- le compagnie di assicurazione dei convenuti per essere da queste manlevati nell’ipotesi di eventuale soccombenza.

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Rapporto avvocato-cliente

Arrivando al nocciolo della questione, il Tribunale di Milano ha doverosamente premesso che il rapporto che lega il cliente al suo difensore è fondante la reciproca responsabilità contrattuale, onde il riparto degli oneri di allegazione e prova è regolato dall’art. 1218 c.c. Spetta al cliente dimostrare il conferimento dell’incarico, nonché il danno (conseguenza) derivato dall’inadempimento dell’obbligazione, come conseguenza immediata e diretta dello stesso; spetta al professionista l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione, ovvero l’impossibilità per causa non imputabile.

Questi deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, di sollecitazione e dissuasione, illustrando al cliente tutte le possibili conseguenze delle sue determinazioni (Cass. 7410/2017).

Nello specifico, il cliente che afferma di aver subito un danno per l’inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l’onere di provare: l’esistenza del titolo consistente nel contratto d’opera professionale; la difettosa o inadeguata prestazione professionale; il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato; l’esistenza effettiva di un danno risarcibile.

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Il Tribunale richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass. sez. III, 20/08/2015, n. 17016; v. anche Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 9238/2007).

Nel caso di specie l’errore contestato dall’attore è che l’avvocato convenuto non avrebbe verificato l’erroneità del tasso di interesse applicato (anche in ragione del fatto che il condominio sarebbe un consumatore, a detta del condominio attore) e della data di decorrenza degli interessi.

Orbene, il Tribunale rigetta le domande attoree considerando l’accordo raggiunto non come transazione bensì di rateizzazione del debito. Inoltre visto che si discute del quantum degli interessi, la sede opportuna sarebbe stata quella dell’opposizione all’ingiunzione dove invero nulla di ciò è stato rilevato ed il condominio ha rinunciato all’opposizione medesima in vista dell’accordo stragiudiziale.

Anche rilevando che il condominio è consumatore, a detta del giudice di Milano, il risultato non cambia.

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Condominio consumatore

Il Tribunale richiama i precedenti europei. La Corte di Giustizia, con sentenza del 2.4.2020 nella causa C-329/19, ha ribadito come al condominio – pur non potendo rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE – possano applicarsi le norme a tutela dei consumatore (concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 22 maggio 2015, n. 10679; conformi, tra le altre, Cass. 12 gennaio 2005, n. 452, Cass. 24 luglio 2001, n. 10086), allo scopo di garantire una tutela maggiore anche ad un soggetto giuridico, quale il condominio, che non è una persona fisica.

La possibilità di applicare la disciplina di protezione a tutela del consumatore ad un soggetto, quale il condominio, che non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina europea sopra richiamata, è stata, dunque, affermata al solo scopo di ampliare la tutela per ricomprendervi entità, quali il condominio, che potrebbero trovarsi in una condizione di inferiorità di tutela rispetto ad un professionista.

Al momento della decisione sul decreto ingiuntivo, inoltre, pur a fronte delle decisioni della Corte di Cassazione, era ancora prevalente l’orientamento restrittivo della Corte di Giustizia (tra le tante, Corte di giustizia, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarc?u, Corte di giustizia, 15 gennaio 2015, C- 537/13, Šiba, Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C- 488/11, Asbeek Brusse e de Man Garabito) che aveva portato, infatti, il Tribunale di Milano a sollevare questione pregiudiziale proprio sulla possibilità di qualificare il condominio come consumatore (ord. 1.4.2019).

=> Amministratore di condominio

Non era, pertanto, affatto univoca la possibilità di vittoria in giudizio a fronte di una contestazione riferita a tale profilo. Quindi, sotto questo aspetto, mancherebbe una delle condizioni sopra evidenziate a titolo di onere probatorio del cliente nei confronti del suo avvocato.

Conclusione

Il Tribunale conclude che, atteso che il Condominio attore non ha contestato la scelta di rinunciare all’opposizione e di addivenire ad un accordo per la rateizzazione del debito, appare evidente come la misura degli interessi consegua alla decisione del Tribunale di Milano (in forza della richiesta del creditore) e non possa, pertanto, essere ascritta ad un errore professionale del difensore convenuto.

La rinuncia all’opposizione ha implicato la rinuncia implicita a sollevare la questione della correttezza o meno della misura e tasso di interessi: l’accordo ha stravolto e cancellato le questioni pendenti nella causa.

Anche se all’avvocato e all’amministratore è ascrivibile il fatto di non aver informato l’assemblea sull’accordo di rateizzazione, il giudice conclude che queste circostanze appaiono causalmente irrilevanti, visto che, alla luce dei documenti prodotti e dell’entità del debito del condominio, deve ritenersi come l’assemblea, secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, avrebbe approvato la decisione dell’amministratore e del difensore.

Non può, pertanto, configurarsi un inesatto adempimento delle obbligazioni, causalmente rilevate, da parte del difensore convenuto.

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Fonte: https://www.condominioweb.com/responsabilita-dellavvocato-del-condominio-un-caso-concreto.18399