L’assemblea
Com’è noto l’assemblea è l’organo supremo del condominio.
Essa ha specificatamente i poteri indicati dalle norme del codice civile, oltre ad un generale potere dispositivo dei beni e servizi comuni.
È sempre l’assemblea che dà le direttive all’amministratore, il quale, in funzione di mandatario, ha l’obbligo di porle in esecuzione.
L’assemblea può altresì decidere di revocare una precedente delibera, anche quando questa è oggetto di giudizio pendente davanti al tribunale o altro organo giudiziario ordinario.
Può l’assemblea deliberare di revocare una precedente sua decisione? Il caso di Firenze
Nel caso del Tribunale di Firenze n. 856 del 25 marzo 2022, si tratta di delibera inerente al primo ordine del giorno con riunione successivamente sospesa, quindi senza che vi sia stata la sottoscrizione del verbale dal presidente e segretario.
La responsabilità penale dell’amministratore di condominio
Nonostante ciò, l’amministratore ha inviato copia del cd. verbale ai condomini con diversi allegati mai discussi in detta sede. Nello specifico del deciso, si trattava della comminazione di sanzioni irrogate ex art. 70 disp. att. c.c. ad un condomino per ben 64 violazioni di regolamento di condominio, a dire dell’amministratore.
Gli attori quindi hanno impugnato questa delibera.
Nel corso del giudizio parecchi condomini promuovono l’intervento evidenziando che si erano espressi negativamente sull’applicazione delle sanzioni in oggetto.
Il condominio non si costituisce ma magicamente l’amministratore deposita in cancelleria una nota integrativa che evidenzia a carico degli attori fatti relativi a procedimenti civili e penali.
Sempre gli attori hanno promosso in sede giudiziale la revoca dell’amministratore. Questo secondo giudizio si è concluso con provvedimento del Collegio con il quale, sebbene abbia riscontrato la sussistenza degli addebiti mossi all’amministratore, ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto il questi ha continuato ad operare come amministratore perché “in prorogatio” concludendo che la misura della revoca non può essere adottata nei riguardi di un amministratore in prorogatio, spettando all’assemblea condominiale di decidere definitivamente sulla revoca o sulla conferma della stessa persona.
Ed è proprio sulla scorta di tale importante passaggio che l’assemblea condominiale si è successivamente attivata, previa convocazione della stessa da parte degli stessi condomini con avvisi ex art 66 disp. att. c.c., revocando l’amministratore e nominando, in sua vece, un nuovo mandatario che ha accettato l’incarico.
In una successiva sede assembleare l’assise decide di revocare la delibera incriminata, con altra precedente sempre in termini di sanzioni regolamentari.
Cessazione della materia del contendere
Il Tribunale osserva che alla luce delle sopravvenute circostanze di fatto intervenute (revoca dell’amministratore, revoca della delibera legittimante la possibilità dell’amministratore di sanzionare I condomini per ritenute violazioni del Regolamento condominiali, revoca della delibera oggetto di impugnazione) deve essere dichiarata cassata la materia del contendere.
L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che deve sussistere durante tutta la durata del processo e soprattutto al momento della decisione della causa per cui, se non è attuale e non persiste l’Autorità giudiziaria non può che emettere sentenza dichiarativa di tale tipo; del resto dall’eventuale accoglimento della domanda non deriverebbe in favore degli attori alcun mutamento positivo della loro situazione patrimoniale.
Una siffatta decisione non richiede – peraltro – l’esame del merito della pretesa (V. Cass. 23.11.1990 nr. 11319 e Cass. 20.1.1998 nr. 486 per le quali… “l’accertamento e la valutazione dell’interesse ad agire, da compiersi in via preliminare prescindendo dall’esame del merito della controversia e dall’ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili, si risolve in un’indagine sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l’intervento del giudice…” (v. anche Cass. 4.4.2001 nr. 4984).
Inoltre può essere adottata d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Gli attori e gli intervenuti hanno tuttavia chiesto che questo Giudice si pronunci sulle spese processuali e sulla responsabilità del Condominio convenuto per “responsabilità processuale” ex art 96 c.p.c.
La sorte delle spese processuali
Orbene, sebbene sia noto che il potere sanzionatorio degli amministratori condominiali sia stato legittimato dall’art. 70 disp. Att c.c. – che prevede una sanzione per violazioni al regolamento condominiali una somma massima di euro 200 che in caso di recidiva può giungere fino ad euro 800 – al contempo è stato poco utilizzato nella vita quotidiana per il rischio che da una sua eccessiva applicazione derivassero molti contenziosi; inoltre il legislatore, con il D.L. Sblocca Italia del 23.12.2013 nr. 145, convertito in legge n. 9 del 21.02.2014, ha specificato che le dette sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate con delibere assembleari approvate con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c., ovvero con maggioranza degli intervenuti rappresentativi della metà dell’edificio con 500 millesimi e ciò a sottolineare la “prudenza” con la quale procedere in questi casi.
Ciò premesso, nella specie la delibera impugnata NON aveva irrogato sanzioni economiche agli attori ma rivolto loro un “ammonimento” – di alcuna rilevanza se non sul piano della futura valutazione della recidiva – e dunque, pur concretando un giudizio di valore negativo sulla persona degli attori, non avrebbe avuto alcuna conseguenza sul piano giuridico.
Inoltre va considerata che l’assemblea – una volta acquisita consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze che le numerose ed infondate denunce che l’amministratore stava via via presentando presso autorità giudiziarie e pubbliche – ha ritenuto di procedere alla revoca della persona del mandatario del condominio, anche in considerazione del definitivo apprezzamento del fatto che in sostanza l’amministratore non svolgeva più i tipici compiti e doveri professionali connessi alla qualifica.
Tuttavia, in considerazione della contumacia del Condominio convenuto, deve escludersi che questi abbia resistito “in modo temerario” alla domanda, così come non può non prendersi atto che il nuovo amministratore condominiale ha collaborato fattivamente a porre fine all’annosa vicenda per cui è processo, e anche tale elemento esclude la sussistenza dei presupposti della condanna ex art. 96 3° co. c.p.c., in quanto la norma è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate ad una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché a sanzionare la violazione dei doveri di probità e lealtà processuale e sanziona chi “abusa del processo”, cioè fa un uso improprio della potestas agendi per scopi esulanti da quelli a tutela dei quali lo strumento processuale è offerto come presidio e di tale “abuso processuale” non sussistono i presupposti stante la contumacia del convenuto.
Infine, mette conto rilevare che in giudizio si sono costituiti la maggior parte dei condomini, associandosi alle ragioni degli attori, per cui un eventuale pronuncia di condanna del CONDOMINIO comporta l’addebito delle spese processuali delle spese attoree proprio in carico a coloro che hanno sostenuto le loro ragioni e che non sono responsabili della condotta alquanto censurabile, invece, della sola persona dell’amministratore da qui la conclusione che le spese processuali vengono compensate integralmente.
Revoca di una delibera: quando non opera?