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Perimetro del condominio

Casssazione VI civile n. 15482 del 14.9.2012

Massima: Se l’edificio condominiale perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, senza che nessun condomino richieda la vendita all’asta del suolo e dei materiali, a norma dell’art. 1128 c.c., il diritto di ciascun condomino alla ricostruzione dell’edificio non viene meno per mancato esercizio, non potendosi estendere, all’ipotesi in esame, la prescrizione ventennale per non uso prevista dall’art. 954, ultimo comma, c.c. per il diverso diritto di costruire o ricostruire un edificio su suolo altrui. Ciascun condomino ha il diritto a ricostruire le parti comuni dell’edificio che siano andate distrutte e che siano indispensabili per ripristinare l’esistenza e il godimento del bene di dominio individuale.

Sentenza per esteso e commento