Quando la pergotenda rientra nelle attività libere e quando invece si presenta come costruzione?
La pergotenda
La pergotenda è una struttura costituita da elementi leggeri (di acciaio o di legno), anche imbullonate (come i gazebo che si usano, per esempio, nelle fiere temporanee) ma comunque di sezione esigua, coperte con teli (quindi non strutture fisse come le pensiline e le tettoie) anche retrattili, che devono poter essere rimosse con il semplice smontaggio, senza interventi demolitivi.
E’ definibile come arredo esterno se ha modeste dimensioni, se non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimovibile.
In ragione di queste caratteristiche, può essere installata senza alcuna autorizzazione edilizia e senza la necessità del rispetto delle distanze tra le costruzioni.
In ambito amministrativo, il DPR 6 giugno 2001 n. 380, al Titolo II, art. 6 disciplina l’attività di edilizia libera tramite un catalogo di attività che “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono attività libere.
=> Installazione della pergotenda senza permesso
Non si deve ritenere di essere di fronte ad una costruzione vincolata quando l’opera ha le caratteristiche di amovibilità, precarietà e temporaneità, nonché la funzione meramente accessoria e pertinenziale all’unità abitativa.
Ritornando al caso della pergotenda, sempre dal punto di vista amministrativo si ha che se essa è costituita da paravento in vetro , non si rientra più nell’attività libera perché i permessi edilizi si rendono necessari per le vetrate che sono tali da chiudere la struttura: la struttura portante della pergotenda non ha come unico scopo quello di reggerla ma ha altresì la funzione di assicurare le vetrate.
Quanto detto è anche nel caso di lastre di vetro “a soffietto” o “a pacchetto”, come tali apribili.
Una volta chiuso, il manufatto è una vera e propria opera edilizia, come tale soggetta al rilascio del previo titolo abilitativo.
Di contro lo spazio creato dalla pergotenda con i teli in pvc laterali non si può configurare come spazio chiuso e delimitato e, pertanto, non ha i caratteri della consistenza e rilevanza che possono essere attribuiti ad una “costruzione”: la struttura portante della pergotenda pertanto va vista come mero elemento portante della tenda, che è ciò che davvero configura la funzione del tutto (Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 2016, n. 1619).
Di recente il tema della pergotenda è stato affrontato dal Tribunale di Catania, con la decisione del 8 febbraio 2020.
=> La pergotenda retrattile non può considerarsi nuova costruzione.
La definizione fornita per la fattispecie è la seguente: “… la pergotenda costituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e quindi non può essere definita costruzione oppure elevazione.
L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda (così come definita dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 27 aprile 2016, n. 1619)….”
Il divieto di sopraelevazione per la pergotenda
Alla luce di queste considerazioni l’autorità giudiziaria ha escluso che i due condomini convenuti che avevano installato la pergotenda fossero addivenuti alla violazione del divieto di sopraelevazione delle costruzioni sancito dall’art. 1127 c.c. ovvero contemplato nel contratto da cui derivavano il loro titolo di acquisto.
Nel caso di specie, altro condomino li aveva citati in giudizio in ragione della pergotenda, chiedendo la rimozione e il ripristino dei luoghi, considerato che il suo contratto di acquisto contemplava in divieto di costruzione sulle terrazze di copertura.
Esaminato il contratto di compravendita dei condomini convenuti, si è riscontrato che questa limitazione non vi era. Detto contratto rinviava al precedente atto di permuta che sì stabiliva simile divieto ma il richiamo alla permuta era solo ai fini di definire la provenienza dell’immobile e non per il richiamo per relationem delle clausole- Il Tribunale ha quindi concluso che questo atto non fosse opponibile ai condomini convenuti, tenuto anche conto che la permuta non era stata fatta oggetto di trascrizione.
A parere di chi scrive, più che di opponibilità sotto questo profilo, si deve sottolineare il mancato rimando ad relationem : trattandosi di atti la cui forma scritta è richiesta a pena di nullità, occorreva il richiamo alla specifica clausola del contratto di permuta che stabiliva il divieto di costruzione.
Essendo infatti i convenuti gli aventi causa dall’atto di permuta, è sufficiente il puntuale e preciso richiamo alla clausola in questione, non dovendo ricorrere alle norme sulla trascrizione immobiliare che attengono principalmente a coloro che sono terzi alla vicenda.
Il Tribunale di Catania si è poi soffermato anche sugli altri manufatti che erano stati posizionati sulla terrazza di copertura.
Partendo dal presupposto che per costruzione si intende qualsiasi manufatto tridimensionale comunque realizzato che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo, ha escluso che avessero queste caratteristiche il muro, che non ha consistenza tridimensionale, la porta di chiusura della nicchia, nicchia che era preesistente, e l’impianto citofonico, lasciando una forma dubitativa per l’edificato cucinino in muratura.
Tuttavia ritenendo assorbente la mancata opponibilità della clausola che stabiliva il divieto, il Tribunale ha comunque concluso per il rigetto delle domande attoree.
=> Pergolato lamellare
Fonte: https://www.condominioweb.com/la-pergotenda-non-e-una-nuova-costruzione.16854