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Il caso

L’ex amministratore, ritenendo di non essere stato integralmente corrisposto per i crediti maturati nei confronti del condominio, cita in giudizio il nuovo amministratore in proprio.

Le domande formulate sono la richiesta di consegna dell’anagrafe condominiale, le tabelle millesimali di riferimento, il piano di riparto con indicazione dei condomini e delle somme dovute, con specificazione di quelli morosi rispetto al credito vantato, oltre al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo. Solo alcuni condomini avevano in precedenza versato la quota parte di loro spettanza.

Si costituisce il neo mandatario dell’edificio rilevando l’infondatezza delle domande perché documentazione già consegnata ed in via preliminare processuale la mancanza di legittimazione passiva dell’amministratore in sé e per sé, quale soggetto autonomo rispetto al condominio, perché la corretta qualificazione sarebbe dovuta essere quella dell’amministratore quale rappresentante del condominio, quindi in nome e per conto di quest’ultimo.

L’amministratore evidenziava inoltre che l’assemblea chiamata a deliberare sul bilancio da cui nascevano i crediti del suo predecessore non si era potuta tenere per un vizio di convocazione e che quindi il condominio era sprovvisto della documentazione legittimata a far ritenere sussistente il credito in questione.

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Il tribunale chiamato a decidere in primo grado accoglieva l’eccezione preliminare della carenza di legittimazione passiva, con ciò rigettando il ricorso promosso dal vecchio amministratore.

Attribuzioni e responsabilità amministratore

È noto che il condominio non ha personalità giuridica, essendo formato dalla collettività degli individui titolari delle unità immobiliari che lo compongono. In ragione di ciò, l’amministratore è colui che ha poteri non solo sostanziali ma anche processuali in nome e per conto dell’edificio medesimo. La norma base di riferimento è l’art. 1131 c.c.

L’ex amministratore, non contento, impugna la relativa ordinanza davanti alla Corte di Appello.

Esaminate le questioni, si arriva alla decisione della Corte di Appello di Venezia n. 2920, del 22 novembre 2021.

I motivi di appello sono l’infondatezza del rigetto per difetto di legittimazione passiva del convenuto e la mancata consegna della documentazione richiesta.

Le richieste dell’amministratore uscente

La decisione della Corte di Appello

La legittimazione passiva dell’amministratore

Nel caso di specie risulta per tabulas che la citazione in giudizio non è avvenuta nei confronti dell’amministratore, in tale veste, ma nei suoi confronti quale amministratore del condominio. Verificate queste circostanze, il giudice accoglie il relativo motivo di appello.

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La richiesta documentazione

Il secondo motivo formulato dal vecchio amministratore non trova accoglimento in ragione dei fatti emersi in sede di istruttoria.

La Corte ritiene di condividere quanto sostenuto da parte appellata. In sostanza, che, comunque, la documentazione richiesta fosse esorbitante, anche in relazione a quanto prevede l’art, 63 Disp. Att., sia in ragione del fatto che di essa parte appellante doveva essere già, almeno in parte, in possesso in relazione alla controversia, precedente a quella per cui è causa, sull’ammontare delle somme a lui dovute, sia infine, sul fatto che, fino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo mandato del suo predecessore, l’amministratore non era in grado di avere conoscenza tecnica dei condomini morosi, potendosi definire la morosità degli stessi solo di fronte ad un bilancio approvato dall’assemblea condominiale.

L’Assemblea all’uopo convocata non aveva approvato il riparto di spesa relativo al credito in oggetto per difetto di convocazione. Era pertanto necessario convocare altra Assemblea.

Come afferma da sempre il Supremo Collegio, “In materia di deliberazioni di assemblea condominiale, l’approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate.

Pertanto, l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.” (Cassazione, 9 maggio 2011, n. 10153).

È lo stesso principio sulla cui base si può chiedere il decreto ingiuntivo contro il condominio: le somme devono essere state approvate in sede di assemblea, da cui il conseguente piano di riparto della somma dovuta in capo ai condomini in ragione delle rispettive quote millesimali.

Prosegue poi il giudice affermando che in ogni caso risulta in causa la pronta evasione della richiesta di documentazione formulata dall’ex amministratore. Così come risulta che subito dopo la presentazione del ricorso venne rinnovata la disponibilità ad un nuovo invio della documentazione senza tuttavia ottenere riscontro. Nonostante ciò essa venne ugualmente trasmessa una seconda volta.

Di conseguenza la Corte di Appello ha concluso che la causa è stata radicata anzitempo e che pertanto ben poteva essere evitata.

Fonte: https://www.condominioweb.com/per-i-crediti-del-precedente-amministratore-chi-bisogna-citare.18802