Impianto di depurazione dell’acqua in condominio, il caso concreto
Il caso è stato di recente analizzato dalla Corte di Appello di Milano con la decisione n. 1036 del 31 marzo 2021.
Una condomina ricorre contro la deliberazione di installazione di impianto di depurazione dell’acqua per ottenere la pronuncia della sua invalidità e conseguente annullamento.
Il Tribunale di Milano rigetta la domanda e la condanna alle spese di giudizio.
Impianto di depurazione dell’acqua in condominio, la decisione in primo grado
In sede di primo grado, il giudicante ha osservato che l’asserita invalidità della delibera per la partecipazione al voto del condòmino titolare della società incaricata dell’installazione dell’impianto, indicato come in situazione di conflitto di interessi, non è supportata dalla c.d. prova di resistenza, cioè dalla dimostrazione che il voto di questo condòmino sia stato determinante per la formazione della maggioranza dell’assemblea.
Peraltro, il giudice lo ha, in concreto, escluso, verificando che la sottrazione dal quorum deliberativo dei millesimi del condòmino non avrebbe comportato diverso esito di votazione.
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La condomina attrice ha sollevato ulteriori critiche, quali l’assenza di un preventivo parere legale, l’acquisizione di eventuali altre offerte nonché la mancanza di valutazione sotto il profilo dell’opportunità dell’installazione dell’opera.
In merito ad esse, il Tribunale ha evidenziato l’autorità giudiziaria è chiamata a effettuare il controllo giurisdizionale sotto il solo profilo della legittimità sulle delibere assembleari, non potendosi estendere al merito, cioè al controllo della discrezionalità, rimessa alle scelte dei condòmini.
La condomina ha considerato la deliberazione come innovazione e quindi ne lamenta la mancata maggioranza qualificata mentre il Tribunale ha escluso, sulla base della descrizione dell’intervento contenuto nella delibera, che si trattasse di innovazione, qualificandolo piuttosto di opere manutentive volte a un miglior godimento delle parti comuni, con conseguente regolarità del quorum deliberativo adottato dall’assemblea ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 1136 c.c.
La decisione di secondo grado
La condomina insiste promuovendo citazione in appello dove non consegue, anche qui, alcuna fortuna, perchè il giudice di seconde cure conferma le osservazioni del suo predecessore.
Impianto di depurazione dell’acqua in condominio e voto in conflitto d’interessi, la prova della resistenza
La Corte di Appello ribadisce la mancanza della prova della resistenza in capo al condòmino versante in conflitto di interessi, in linea con quanto affermato dal Supremo Collegio: “in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto di interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio” (Cass. 13004/13).
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Come anche di recente la Corte di Cassazione ha evidenziato, chi agisce asserendo il conflitto di interesse di altro condomino deve fornire la cd. “prova di resistenza” dimostrando cioè che senza il voto di questo condomino, l’esito della delibera sarebbe stato diverso.
Se non viene fornito questo elemento, è sterile interrogarsi ancora sulla sussistenza di un conflitto di interesse della citata condomina ((Cass., 11 febbraio 2019 n. 3925)
Impianto di depurazione dell’acqua in condominio, modifica e non innovazione
Riprendendo la qualificazione dell’opera, la condomina la definisce innovazione mentre il giudice di appello, al pari del Tribunale, la ritiene miglioria.
A conferma di quanto detto, la Corte richiama il principio costante della Suprema Corte: “in tema di condominio negli edifici, la distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto” (da ultimo, Cass. 10077/19 con richiami alla giurisprudenza precedente).
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Poiché, nel caso concreto, si tratta del potenziamento di un impianto di distribuzione idrica già esistente, non concreta una ristrutturazione radicale dell’impianto tale da doversi intendere quale innovazione.
Partendo dalla definizione di innovazione, la Corte osserva che l’opera non possiede i requisiti di una modificazione materiale che alteri l’entità sostanziale o muti la destinazione originaria dell’impianto di distribuzione idrica; la descrizione delle funzionalità dell’impianto, contenuta nel prospetto informativo prodotto dal Condominio, precisa che l’impianto di depurazione è alimentato dall’acqua prelevata dalla “rete pubblica e tubazioni esistenti”, senza necessità di esecuzione di lavori presso le singole unità abitative condominiali.
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Peraltro il Supremo Collegio in altra occasione (Cass. n. 10859/14) ha affermato che non v’è ragione di ritenere che la sostituzione di un impianto idrico con uno più moderno, al fine di garantire l’erogazione di un servizio già esistente, sia da considerarsi innovazione e ciò tenuto conto che “rientra nelle attribuzioni dell’assemblea di condominio l’intera gestione delle cose e dei servizi comuni, “in modo dinamico”, nel senso, cioè, di un loro adattamento nel tempo al fine di una più razionale ed efficiente utilizzazione dei servizi stessi”.
Ne consegue il rigetto delle domande della condomina anche in sede di appello.
Una recente decisione di merito ha osservato che le innovazioni previste dall’art 1120 c.c. si distinguono sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo dalle modificazioni disciplinate dall’art 1102 c.c.: sotto il primo aspetto perchè le innovazioni consistono in opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le modificazioni si qualificano nelle facoltà riconosciute al condominio per ottenere una migliore e più razionale utilizzazione della cosa.
Inoltre sotto il profilo dell’aspetto soggettivo, occorre notare che nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo della maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione assembleare, elemento che difetta invece nelle modificazioni che non si confrontano con un interesse generale ma solo con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (Trib. Viterbo, 11 giugno 2018, n.931).
Fonte: https://www.condominioweb.com/condominio-decide-di-installare-un-impianto-di-depurazione-maggioranze.17986