Cosa succede se un condomino si rivolge ad un organismo di mediazione che non ha la competenza territoriale? Se la domanda concerne l’impugnazione di una delibera quali sono gli effetti?
La competenza territoriale dell’organismo di mediazione
Com’è noto, la domanda di mediazione deve essere presentata all’organismo del luogo del giudice competente per la controversia giudiziale.
Trattasi di principio introdotto dall’art.84 D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98) modificativo della normativa della mediazione, D. Lgs. 28/2010. In ambito condominiale è altresì previsto dall’art. 71 quater disp. Att. c.c. al comma 2, che sancisce che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
La domanda che ci si pone riguarda allora la sorte della mediazione esperita davanti ad un organismo che non ha la corretta competenza territoriale, soprattutto nel caso in cui vi sia la previsione della decadenza per l’istanza presentata dopo un certo lasso temporale, come è nel caso di impugnazione di delibera ex art. 1137 c.c.
=> La mediazione nel condominio
In termini generali si può osservare che a seguito della presentazione della domanda conciliativa la vertenza viene radicata davanti all’organismo adito. Se viene rilevata la mancanza della competenza, le parti possono mettersi d’accordo sul proseguire ugualmente nel procedimento, ritendo così valida la competenza territoriale radicata.
Sotto questo profilo viene in questione l’accordo delle parti: l’art. 28 c.p.c. permette simile pattuizione semprechè non si rientri in una di quelle materie per cui la competenza non è derogabile (cause in cui è parte il Pubblico Ministero, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge, cioè ove sia parte una pubblica amministrazione, nei procedimenti per convalida di sfratto, nelle controversie individuali di lavoro, nelle cause relative a rapporti di locazione e comodato di immobili o di affitto di azienda nonché nelle procedure concorsuali).
Se quindi in sede di primo incontro di programmazione le parti decidono congiuntamente di proseguire nella mediazione radicata, questo accordo sana il vizio e permette la valida prosecuzione della procedura.
Questo risultato potrebbe essere anche ottenuto nel caso di domanda congiunta dinnanzi ad un Organismo non territorialmente competente, in presenza di una clausola contrattuale tra le parti che disciplini la competenza territoriale anche per la mediazione, se la parte invitata in mediazione non contesti la competenza, accettando implicitamente la deroga territoriale.
Effetti dell’incompetenza territoriale
Ove invece non si verifichi una di queste condizioni, la mediazione non ha validità .
“… La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti ” (Trib. Napoli 14 marzo 2016).
Questi principi sono stati ripresi dal Tribunale di Velletri del 19 febbraio 2020, specificando ulteriori corollari.
=> Impugnazione delibere. Effetti della mediazione sulla decadenza
Il caso di specie nasce dall’impugnazione di delibera assembleare da parte di un condomino che in via preventiva si era rivolto ad organismo di mediazione non territorialmente competente.
Il vizio rilevato attiene prettamente all’annullabilità della decisione assembleare riguardando l’approvazione del rendiconto del condominio: il condomino rileva che esso sia stato redatto in spregio al disposto dell’art. 1130 bis c.c. difettando della nota esplicativa e del conto economico, oltre alla mancata coincidenza tra il saldo finale dell’estratto conto e l’avanzo cassa contabile approvato.
Il condominio, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda visto che il tentativo di mediazione era stato esperito presso organismo non competente per territorio .
Da qui evidenziava la decadenza di parte attrice dalla domanda giudiziale, oltre che il superamento del suo contenuto alla luce di una successiva delibera assunta sul medesimo argomento, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha di fatto dato ragione al condominio, rigettando le domande attoree.
Si riportano le principali osservazioni dell’autorità giudiziaria.
“… deve ritenersi che il predetto procedimento di mediazione non sia stato regolarmente esperito nei confronti del condominio convenuto e che pertanto lo stesso non abbia avuto gli effetti di cui all’art. 5 comma VI D.lgs. 28/2010 ossia di impedimento della decadenza, come eccepita tempestivamente dalla convenuta, dal potere di impugnativa della delibera oggetto di causa di cui all’art. 1137 II comma c.c. atteso che i vizi lamentati dall’attore ineriscono tutti, come da orientamento costante della giurisprudenza, ad ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari (cfr. Cass. S.U. n. 4806/2005) inerendo ad ipotesi di violazione di legge ossia segnatamente dell’art. 1130 bis c.c..
Ne consegue che l’attore deve essere dichiarato decaduto dal termine di giorni 30 decorrente dall’adozione della delibera impugnata, ossia dal 4.4.2017, avendo lo stesso proposto la domanda giudiziale tardivamente ossia dopo il 5.5.2017, stante la mancata interruzione del termine di decadenza di cui all’art. 1137 II comma c.c. ai sensi del predetto art. 5 comma VI D.lgs. 28/2010, in ragione dell’irregolarità dell’esperito tentativo di mediazione di cui all’istanza del 18.4.2017.”
=> Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?
Il Tribunale osserva poi che la decisione viene assunta non per improcedibilità a causa della mediazione ma perché “su una questione preliminare di merito (quella della decadenza ex art 1137 c.c.) atteso che la domanda spiegata dall’attore non è risultata improcedibile ma solo infondata nel merito per decadenza, avendo quest’ultimo invero proceduto a nuovo esperimento del tentativo di mediazione…” come indicato dal giudice.
Sebbene la conclusione appaia sibillina, si ritiene che con essa il giudice abbia inteso affermare che visto che l’esperimento della mediazione all’organismo incompetente non produce effetti, la relativa condizione di procedibilità si ha per non esperita; questo ha comportato l’apertura della mediazione delegata ma non la convalida dell’incorsa decadenza (non essendo giuridicamente possibile e) non potendo ritenersi che il termine di cui all’art. 1137 c.c. fosse stato interrotto dalla prima mediazione; da qui la conseguenza che il condomino è incorso nella decadenza dei trenta giorni ex art. 1137 c.c. non potendo essere considerata valida detta procedura né svendo effetti sananti sull’istituto della decadenza dall’azione quella delegata.
Si ritiene che probabilmente la conclusione sarebbe stata di fatto la medesima quand’anche il giudice avesse concluso per l’improcedibilità della domanda: entrando nel merito della vicenda ai soli fini della pronuncia sulle spese di lite, avrebbe disposto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese in capo al condomino in ragione del principio di soccombenza virtuale, avendo il condominio sanato i vizi di annullabilità della delibera impugnata con la successiva decisione assembleare.