Crediti prededucibili, che vuol dire?

Prededuzione e prelazione

Il termine prededuzione è diverso da quello di prelazione: quest’ultima è un particolare elemento sostanziale che caratterizza il credito, rendendolo preferibile a tutti gli altri, definibili chirografari, mentre la prededuzione è elemento specificatamente procedurale-processuale, conferendo a determinati creditori il diritto di essere corrisposto con precedenza rispetto agli altri partecipanti al concorso, anche ove si tratti di soggetto munito di privilegio (F. Tedioli, La disciplina dei crediti prededucibili, 2021).

I crediti prededucibili sono i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge.

L’art. 111 L. Fall.

La norma di riferimento è l’art. 111 L.Fall., il cui testo è il seguente: “Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge ; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)“.

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Definizione dei crediti prededucibili

I crediti prededucibili sono quei determinati crediti che nascono in conseguenza o in ragione della procedura fallimentare. La definizione alternativa è “crediti della massa”: sorgono in seguito agli atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento.

Sono da tener distinti dai crediti per i quali la procedura viene instaurata, dati dai crediti che nascono in seguito all’attività dell’imprenditore nell’epoca precedente alla sua dichiarazione di fallimento.

La liquidazione dei crediti in prededuzione è per prima, cioè si ha anteriormente alla liquidazione dei crediti per cui si procede, conciò comportando una deroga al generale principio della par condicio creditorum. Ciò perché si deve procedere al pagamento dei crediti prededucibili prima di giungere a qualsivoglia ripartizione fra i creditori concorrenti, anche se privilegiati.

La graduatoria dei pagamenti

Il pagamento dei prededucibili avviene tramite prelievo dalle disponibilità liquide della procedura, non tenendo conto del ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori da questi garantiti.

La graduatoria è la seguente:

– i crediti prededucibili liquidi e non contestati vengono soddisfatti man mano che diventano esigibili, con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Occorre che non siano stati contestati da questo comitato e che il giudice non li abbia fatti oggetto di non riconoscimento.

Se si presume che l’attivo non sia sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, viene creato un piano di riparto dal curatore fallimentare, in considerazione dei criteri della graduazione fra crediti prededucibili privilegiati e chirografi e della par condicio creditorum fra creditori di pari grado;

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– come accennato, il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca serve al pagamento di coloro a cui spetta la relativa garanzia;

– ciò che residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili o assistiti da garanzia reale (pegno ed ipoteca) vede per primi gli altri creditori privilegiati, nel rispetto dell’ordine dei privilegi sancito dal codice civile e da eventuali leggi speciali. Sempre nei limiti del ricavato della vendita dei beni su cui vi è il privilegio;

– l’ulteriore residuo è per il pagamento proporzionale dei creditori chirografi e dei creditori privilegiati per la parte del loro credito eventualmente rimasta insoddisfatta.

Attività professionale anteriore al fallimento

Di recente la Suprema Corte ha ricordato che non ha privilegio il credito del professionista nato nell’espletamento dell’attività di redazione della domanda di ammissione dell’impresa assistita alla procedura di concordato preventivo quando questa viene dichiarata inammissibile ex art. 162, comma 2 L. Fall. (Cass. 15 gennaio 2021, n. 4710).

E’ vero che si tratta di credito nato in funzione della procedura e, come tale, in teoria soggetto al privilegio sancito dal comma 2, art. 111 del fallimento ma è altrettanto vero che la fattispecie contemplata da questa norma si ha quando il fallimento viene dichiarato dopo la procedura di concordato aperta a norma dell’art. 163 L.Fall., in cui si realizza la cd. consecuzione di una procedura dopo l’altra, senza soluzione di continuità.

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Non così se la procedura minore non viene aperta ad es. per inammissibilità della stessa: qui il credito prededucibile non si crea perché una procedura non si evolve nell’altra ma si ha un fermo tra le medesime, con inizio ex novo del fallimento.

Deve quindi trattarsi di credito collegato alla procedura – o alla diversa procedura consecutivamente precedente, a cui si è avuta la traslazione – da un nesso cronologico o teleologico, in funzione di uno stesso obiettivo.

Si esclude quindi che sia prededucibile il credito derivante da un’attività preparatoria che, se pur resa con la finalità di ottenere l’accesso dell’impresa alla procedura minore, non sia di fatto servita al raggiungimento di questo obiettivo minimale, da cui l’utilità dell’attività espletata è stata solo ai fini della presentazione della domanda di concordato dichiarata inammissibile.

La semplice presentazione della domanda di concordato funge unicamente al procedimento di verifica teso all’accertamento dell’ammissibilità della proposta presentata. Il credito del professionista relativo all’attività di assistenza e consulenza per la presentazione di questa domanda, dichiarata inammissibile o rinunciata, non è prededucibile nel fallimento, anche se la sentenza dichiarativa di fallimento si basa sulla medesima situazione di insolvenza figurata nella proposta.

Ed infatti a contrariis, si ha che i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e la relativa assistenza nati da quest’ultima procedura a cui ha fatto immediato seguito il fallimento, quindi a fortiori nati a seguito dell’essenziale attività dell’attestatore rientrano tra quelli in prededuzione per cui non occorre dar prova dell’utilità, per la massa dei creditori, del proprio operato (Cass., 30 gennaio 2015, n. 1765).

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Fonte: https://www.condominioweb.com/crediti-prededucibili-che-vuol-dire.18474