Condominio parziale: attribuzioni dell’assemblea
Cass. 17 febbraio 2012 n. 2363
Massima: Il condominio parziale non ha la legittimazione processuale a sostituire l’edificio nel suo complesso quando la controversia interessa l’intera struttura immobiliare. Poiché il condominio parziale è un gruppo di persone facenti parte di una collettività maggiore, se la controversia concerne la collettività, nella sua interezza, per la relativa decisione possono decidere di agire i condomini in gruppo o ogni singolo. Il gruppo più ristretto non ha la competenza a deliberare e di conseguenza a agire in sede giudiziale se non solo per limitate materie connesse al condominio parziale e alla posizione di condomino, non anche in sostituzione di tutto il condominio. A nulla rileva che l’amministratore del condominio parziale ricorrente sia allo stesso tempo anche amministratore del condominio dell’intero edificio.