Condominio e usucapione di un bene comune
Cass. Sez. I Civile, sentenza n. 14346 del 09/08/2012
Massima: Ai fini dell’avveramento dell’usucapione non sono sufficienti quelle condotte (quali il deposito di scatole appartenenti alla D.) che consistono in semplici manifestazioni di un uso da parte del compossessore non in contrasto con il concorrente diritto degli altri condomini di accedere al locale comune, liberamente accessibile. Il diritto di comproprietà non si estingue per non uso, non qualificandosi come rinunzia la dismissione dell’uso ordinario del bene comune e non essendo prevista la prescrizione del diritto di proprietà. Ai fini dell’usucapione di un bene condominiale; occorre fornire la prova di un possesso esclusivo del locale, protratto per il tempo necessario ai fini del suo avveramento.