Condominio e le parti di proprietà privata
Cassazione II Civile del 3 maggio – 25 giugno 2012, n. 10584
Massima: La tubazione delle acque in condominio se serve esclusivamente i locali di un solo alloggio, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori, comporta il superamento della presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117, n. 3 c.c. in quanto detta presunzione, prevista anche per l’impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, che presenta l’attitudine all’uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture (ivi compresi i raccordi di collegamento) che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva.