E’ stato approvato in via definitiva il Codice della Crisi dell’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge n. 155/2017.

I punti principali sono qui riassunti:

 

  • il termine fallimento viene sostituito con “liquidazione giudiziale”;
  • introduzione di un sistema di gestione della crisi nell’auspicio di risanare l’impresa e soddisfare i creditori;
  • trattazione prioritaria delle proposte che tendono alle continuità aziendale e che pertanto dovrebbero portare al superamento della crisi;
  • preferenza per le procedure alternative rispetto alle esecutive;
  • uniformità della disciplina e conseguente semplificazione dei diversi riti concorsuali;
  • riduzione della durata e dei costi delle procedure.
  • previsione presso il Ministero della Giustizia di un albo di coloro che, nominati dal tribunale, avranno il compito di gestire e controllare lo svolgimento delle procedure concorsuali;
  • armonizzazione delle procedure per gestire la crisi e l’insolvenza del datore di lavoro con tutele particolari per i lavoratori;
  • creazione di un Albo unico nazionale dei curatori e dei commissari,
  • i manager nella gestione dell’impresa, avendo la responsabilità verso i creditori, se il patrimonio risulta insufficiente, sono soggetti a normative più stringenti;
  • riduzione dei parametri e conseguente ampliamento numerico delle srl che dovranno provvedere alla nomina di sindaci e revisori.

Il codice della crisi e dell’insolvenza ha la finalità di riforma delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, tendendo alla semplificazione delle disposizioni normative ad oggi vigenti e tutelando la certezza del diritto.

Il termine liquidazione giudiziale sostituisce la parola fallimento: la nozione di insolvenza si affianca a quella di stato di crisi, inteso come possibile futura insolvenza.

Il codice preferisce le proposte che implicano il superamento della crisi permettendo il mantenimento della continuità aziendale e ricollega la gestione della crisi e dell’insolvenza alle forme di tutela dei lavoratori.

Viene introdotto il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, con lo scopo di anticipare la sua emersione, verificando le cause della sofferenza dell’impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.

I fatti da cui ricavare la situazione di crisi sono dati dagli squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziario, considerati alla luce delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività esercitata dal debitore.

All’imprenditore che agisce tempestivamente per evitare un aggravio della crisi e che presenta un’istanza di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza sono riconosciute misure premiali cumulabili.

Gli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi previsti dal nuovo codice sono diversi.

In particolare sono:

 

  • i piani attestati di risanamento,
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
  • gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa,
  • le convenzioni di moratoria.

Il codice della crisi e dell’insolvenza contempla anche la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con ciò prevedendo un’unica normativa unitaria.

Sono, nello specifico, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.

Se la fattispecie ha natura familiare, cioè coinvolgente familiari conviventi o un gruppo famigliare, la normativa prevede come indispensabile una gestione e una soluzione unitaria della crisi: essa non può essere gestita con diversi progetti di risoluzione dello stato di sovraindebitamento.

La liquidazione giudiziale è stata istituita con la finalità di essere procedura sostitutiva del fallimento.

Scopo del codice è principalmente incentivarne la rapidità e la concentrazione del procedimento. Cardine è la par condicio creditorum, prevedendo una nuova disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Il concordato preventivo assume nuova forma, con la previsione del concordato in continuità aziendale e del concordato liquidatorio.

Mentre il primo è preferito dalla riforma, il secondo è attivabile solo quando le risorse esterne siano tali da incrementare il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% e questi ultimi siano soddisfatti, in ogni caso, in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario.

La proposta di concordato rimane quale modo di chiusura della liquidazione giudiziale.

L’esdebitazione resta, come in precedenza, la procedura per i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali.

L’esdebitazione di diritto si applica in caso di insolvenza di minore portata, a prescindere da un provvedimento specifico da parte del giudice.

I debitori meritevoli che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta, indiretta o futura possono avere accesso all’esdebitazione, per una sola volta e con l’onere di pagare il debito entro quattro anni dal decreto, se sopraggiungono utilità atte a permettere di soddisfare i creditori per almeno il 10%.

Disposizioni dedicate hanno i gruppi di imprese in crisi.

Nello specifico, si permette a più imprese appartenenti allo stesso gruppo, in stato di crisi ed aventi un centro di interessi in Italia, di proporre la domanda di accesso al concordato preventivo, con un unico piano o con più piani collegati nonché all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la formulazione di un unico ricorso. Qualora le imprese avessero il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie differenti, la competenza giudiziaria viene determinata tenendo conto della società o dell’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento o dell’impresa che, sulla base dell’ultimo bilancio, presenta la maggiore esposizione debitoria.

Anche la procedura di liquidazione di gruppo è stata unificata.