Che succede se il condomino paga prima della notifica del decreto ingiuntivo?

Crediti e provvedimento monitorio

Si ponga il caso in cui il creditore abbia ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del proprio debitore e questi paghi prima della notifica del provvedimento monitorio.

Si può pensare all’impresa che ha eseguito certi lavori sulle parti comuni dell’edificio condominiale ovvero è intervenuta per costruire un nuovo bene comune o una sua parte.

L’ingiunzione condominiale

In termini di credito del condominio, la fattispecie che è più usuale è il mancato versamento di rate di spese condominiali a cui fa seguito l’ottenimento del decreto ingiuntivo ex art 63 disp. Att. C.c. e artt. 633 e 642 cpc.

 Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

L’ingiunzione condominiale è provvisoriamente esecutiva e, in ragione di ciò, può immediatamente fondare l’azione esecutiva nei confronti del condomino moroso.

Recupero dei crediti condominiali

Per agire l’amministratore ha poteri autonomi, non necessitando della previa autorizzazione assembleare.

L’amministratore del condominio può agire giudizialmente contro i condòmini morosi, per ottenere il pagamento delle quote condominiali scadute: l’art. 63 disp. Att. C.c. gli riconosce il potere di ricorrere al giudice, in via esclusiva, senza autorizzazione dell’assemblea.

Egli ha un cero e proprio obbligo perché l’art. 1129 comma 9 c.c. prescrive che debba azionare il dovuto entro nei sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio consuntivo che comprende il credito vantato dal condominio .

Il procedimento- cenni

Il provvedimento conclusivo di questo procedimento è il decreto ingiuntivo, che viene emesso dal giudice, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, in assenza di contraddittorio e senza particolari condizioni di ammissibilità.

 Opposizione a decreto ingiuntivo per quote condominiali non pagate.

Occorre fornire prova scritta del credito vantato dal condominio, producendo il verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché i relativi documenti (Cass. n. 7569 del 29 agosto 1994).

Per questo motivo la procedura monitoria rientra nei giudizi a cognizione sommaria perché caratterizzata da snellezza, costi ridotti rispetto al procedimento ordinario e celerità.

La legge non stabilisce i termini entro cui l’ingiunzione deve essere emessa.

Ci si deve domandare se il pagamento avvenuto prima della notifica del decreto sia in grado di bloccare l’ingiunzione di pagamento.

Il decreto ingiuntivo

Alla data di emissione del decreto ingiuntivo, il debito è quello specificato nel relativo ricorso presentato dal creditore al giudice. Il decreto ingiuntivo si fonda su quanto richiesto e provato dal creditore.

Quando esso si forma, è esente da vizi, valido, perfetto e completamente efficace sotto il profilo del dovuto: il creditore, alla data di redazione del decreto ingiuntivo, non può essere a conoscenza del fatto che in un eventuale futuro il debitore corrisponderà il credito o una parte di esso.

Se nel frattempo il debitore versa un acconto, la giurisprudenza di merito da ultimo ha ritenuto che il decreto ingiuntivo è valido in via esecutiva solo per l’importo residuo del credito, al netto dell’acconto versato, e non per l’intera somma indicata nel decreto ingiuntivo stesso (Trib. Bergamo, sent. n. 1924/2020 del 31.12.2020).

 Ecco cosa succede quando il condomino paga il proprio debito prima della notifica del decreto ingiuntivo

Altro aspetto da analizzare attiene sorte delle spese legali anticipate dal condominio, per la procedura monitoria.

Il decreto ingiuntivo, infatti, non comprende soltanto l’importo delle rate condominiali ingiunte, ma include anche le spese di procedura (contributi unificati copie e notifiche), nonché le competenze legali liquidate dal giudice (diritti e onorari dei difensori), che in determinati casi rischiano di ricadere sul condominio anziché sul moroso.

Ciò si verifica nel caso di pagamento da parte del debitore a ridosso del deposito del ricorso, quindi quando il decreto ingiuntivo non è ancora stato emesso.

I vari momenti di pagamento del debitore

Se il debitore paga prima che sia stato depositato presso l’Ufficio Giudiziario competente il ricorso per decreto ingiuntivo, sono dovuti solo la sorte capitale e gli eventuali interessi nel frattempo maturati. Le spese legali non vanno corrisposte perché ancora non effettivamente sostenute dal creditore.

Se paga dopo il deposito del decreto ingiuntivo ma prima dell’emissione: non essendo ancora emesso il provvedimento, «la legittimità dell’ingiunzione va valutata al momento dell’emissione del decreto e non alla data del suo deposito» (Trib. Milano sent. n. 894/19).

Ne consegue l’illegittimità se dovesse essere lo stesso notificato in quanto potrebbe essere opposto.

Il debitore non è tenuto a pagare le spese legali proprio perché il suo adempimento è avvenuto prima che il giudice firmasse il decreto

Se il pagamento avviene dopo l’emissione ma prima della notifica dell’ingiunzione, emesso il decreto ingiuntivo, le spese legali sono dovute unitamente al capitale e interessi.

 Mancato pagamento degli oneri condominiali. Gli acconti versati possono portare alla revoca del decreto ingiuntivo

Se il debitore dovesse pagare solo parzialmente e poi presentare opposizione, il decreto verrebbe annullato e, con la sentenza di condanna, il giudice gli impone il versamento del residuo, comprensivo delle spese legali.

A parere della scrivente, le spese legali sono sempre dovute se, nel frattempo, il giudice ha emesso il provvedimento.

Quando viene notificato al debitore un decreto ingiuntivo, l’importo da pagare è sempre superiore al debito originario. Ciò perchè, oltre alla somma capitale ed agli interessi, vengono conteggiate anche le spese legali.

Esse non sono arbitrariamente ed unilateralmente determinate dal creditore, ma fanno parte della condanna del giudice, il quale ha già accertato la correttezza degli importi, e sono quindi comprese nella somma complessiva di cui al decreto ingiuntivo stesso. Inoltre il provvedimento è unico e il suo contenuto non può essere scisso (Trib. Milano, n. 894/19 del 28.01.2019; Cass. n. 21432/2011).

 Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Fonte: https://www.condominioweb.com/che-succede-se-il-condomino-paga-prima-della-notifica-del.18419