Vediamo la recente decisione del Tribunale di Vicenza del 1 luglio 2021 n. 1370 sul tema.
Le posizioni delle parti
Una condomina con il proprio studio professionale al piano terreno impugna la delibera dell’assemblea che ha deciso la realizzazione ed installazione, a totale carico di due condomini, di un ascensore di 4 fermate progettato nel cavedio.
L’attrice manifestava voto contrario perché riscontrava che nel progetto la struttura dell’ascensore era ad un metro dalla porta del proprio studio. Evidenziava inoltre che l’innovazione proposta avrebbe recato pregiudizio alla stabilità e decoro del palazzo. Nonostante ciò, la riunione dell’edificio aveva deliberato questa opera.
Si è aperta prima la parentesi della mediazione, essendo procedimento obbligatorio in ambito condominiale, il cui esito è stato negativo, non avendo le parti trovato un accordo.
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L’attrice impugnava quindi in sede giudiziale, rilevando la nullità della delibera. I temi principali da essa esposti sono: il mancato rispetto delle distanze ex artt. 873 e 907 c.c. perché l’ascensore sarebbe stato a distanza di circa un metro dalla sua proprietà; il pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio perchè la struttura era troppo pesante; perché sotto vi era l’acquedotto romano, avente valore storico; perché di pregiudizio al decoro architettonico, l’ascensore era moderno mentre il fabbricato antico; infine perché questa innovazione avrebbe reso inservibili le parti comuni
Il Condominio, con il proprio atto di costituzione, si opponeva e chiedeva il rigetto dell’impugnativa.
La difesa del Condominio si basava essenzialmente sulle seguenti osservazioni: la decisione era stata assunta dall’assemblea con la corretta maggioranza come sancito dall’art. 1136 comma 5 c.c.; il progettista e direttore dei lavori aveva precisato che l’installazione del manufatto non pregiudicasse né stabilità né sicurezza dell’immobile; non vi era alcun vincolo storico o altro a cui era soggetto il condominio; gli artt. 873 e 907 c.c. non riguardavano la fattispecie, interessando edifici finitimi e non unità immobiliari interne a un Condominio; nessun pregiudizio al decoro architettonico dello stabile; non sussistevano impedimenti o ostacoli di sorta dall’installazione del manufatto; la collocazione dell’ascensore era rispettosa della Legge n. 13 del 1989, avente ad oggetto l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Poiché nel frattempo erano iniziati i lavori, la condomina attrice aveva promosso ex artt. 669 quater c.p.c. l’azione di denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., domandando l’inibizione al Condominio in via cautelare della prosecuzione dei lavori di installazione dell’ascensore. La domanda di cautela veniva respinta.
La decisione del tribunale
Il tribunale respingeva l’intera impugnativa.
Le sue osservazioni attengono alle innovazioni, da un lato, ed alle modifiche della cosa comune ex art. 1102 c.c., dall’altro.
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Secondo il disposto di quest’ultima norma, l’innovazione che costituisce divieto è quella che altera l’uso della cosa comune, ostacolando gli altri nel farne parimenti uso.
Peraltro, l’autorità fa notare che il giudizio concerne la legittimità o meno della delibera, e non le modalità esecutive dei lavori. L’attrice ha puntato erroneamente tutto su questioni relative all’esecuzione dei lavori.
Il tribunale ha tenuto in grande considerazione l’elaborato del progettista e direttore lavori. Questa relazione ha evidenziato che l’unico luogo possibile per l’ascensore era dato dal suo inserimento nel cavedio, a fianco delle rampe di scale e dei “ballatoi di distribuzione”; che non vi erano pericoli alla stabilità e sicurezza del fabbricato; che non venivano rese inservibili le parti in comune.
Di certo, osservava il giudice, si ha qualche restrizione all’originaria conformazione delle parti comuni dell’edificio ma occorre considerare l’evoluzione normativa di questi impianti.
Si veda quella della Legge 9 gennaio 1989 n. 13 ss.mm., “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati“.
Afferma il tribunale che nel caso di specie non essendo stati superati i limiti normativi la delibera non può essere invalida (salva l’eventuale verifica in concreto in sede attuativa dell’opera che, che qui non rileva).
Il bilanciamento di interessi
Continua l’autorità dicendo che in un’ottica di bilanciamento di interessi quello lamentato costituirebbe “disagio” di fatto ma non si potrebbe parlare di impedimento della piena fruibilità degli appartamenti ai piani superiori.
Quando c’è una corsia preferenziale per l’installazione dell’ascensore?
Vista l’evoluzione giurisprudenziale, si può affermare l’uguaglianza tra le condizioni della disabilità (o invalidità) fisica in senso proprio e quelle dell’età avanzata (tutela degli anziani, a cui la giurisprudenza per convenzione riconosce rilevanza laddove l’età sia eccedente il limite dii 65 anni).
Al pari, deve essere condivisa l’opzione interpretativa di ritenere non direttamente rilevante e dirimente la circostanza che il familiare invalido conviva abitualmente, oppure no, con il condomino con situazione abitativa “svantaggiosa” (i coniugi … sono proprietari ed occupano l’abitazione al piano terzo del fabbricato condominiale), dovendo comunque essere tutelato il diritto del congiunto ad accedere liberamente all’abitazione del nucleo familiare dei parenti ancorché non abitualmente conviventi.
Sulla scorta della Suprema Corte (Cass. 27.12.20111 n. 28920) l’installazione dell’ascensore, rientrando tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, costituisce innovazione per la quale è sufficiente, ai sensi dell’art. 2 Legge 9 gennaio 1989 n. 13, la deliberazione assunta maggioranza prescritta dall’art. 1136, commi 1 e 2, c.c., purché nel rispetto dei limiti sanciti dagli artt. 1120 e 1121 c.c..
Ecco quando è illegittima l’installazione dell’ascensore
Fonte: https://www.condominioweb.com/ascensore-e-barriere-architettoniche-condominio.18350