Amministratore – L’onere della prova della corresponsione del compenso
Cassazione II civile del 30.10.2012, n. 18667
Massima: Il versamento eseguito dal condominio a titolo di compenso dell’amministratore deve risultare da debita fattura. L’amministratore non è tenuto a restituirne l’importo ove, oltre alla mancanza di prova del documento contabile, non risulti il relativo avanzo di cassa nella gestione del condominio e il passaggio di consegna al nuovo amministratore.