La decisione della Cassazione Civile, sez. II, ordinanza 9911/2017 ha affermato che l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ. può essere promossa dall’amministratoreautonomamente, senza necessità della previa autorizzazione assembleare
Il ragionamento su cui si basa questo principio è dato dall’art. 1330 c.c., alla luce del quale l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni e servizi del condominio ex art. 1330 Cc. Il termine “atti conservativi” da sempre viene inteso in senso ampio, non solo sul piano sostanziale ma anche quello processuale
L’art. 1669 c.c., in tema di appalti, prevede che l’azione può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera.
Nel caso di edificio condominiale, è chiaro che il condominio è impersonificato nell’amministratore.
Ci si è sempre posti il dubbio se per questa azione l’amministratore sia legittimato ad agire in via autonoma
La Suprema Corte sopra menzionata haprecisato che <<sussiste la legittimazione ad processum dell’amministratore, anche a prescindere dall’esistenza, dalla prova e dal quorum della delibera di autorizzazione a proporre la domanda giudiziale.>>
Ciò significa che l’amministratore del condominio è legittimato a proporre l’azione di cui all’art. 1669 c.c. relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell’edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale (Cass.,sentenze, 17484/06, 12231/02, 3304/00 e 8294/99).